Ordinanza — n. 32573/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHassan Arngchichou chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del ..n provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Ancona ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 23.06.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto, escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMCHICHOU HASSAN nato il 22/12/1989 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; g
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Hassan Arngchichou chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del ..n provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Ancona ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 23.06.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto, escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena.
2. L'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, potendo essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. solo come vizio della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, criticando la valutazione probatoria, mentre l'avversata sentenza ha dato atto degli elementi individualizzanti con argomentazione incensurabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa na Tudino Maha ssichelli ,DEPOSITATA IN CANCE-