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Sentenza — n. 32572/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32572/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Olimpia Gaveglia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, con la quale la medesima è stata condannata - nella qualità di legale rappresentante di SMALL S.r.l., dichiarata fallita il 17 novembre 2005 - alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. I. fall, nella durata di anni dieci.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32572/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 216, u.c. I. fall, nella durata di anni dieci.

Parole chiave

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verosimiglianza allegazioni fattuali non credibili prova oggettiva onere della prova corresponsabilità della vittima prove inconcludenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAVEGLIA OLIMPIA nato a CARINOLA il 26/01/1950 avverso la sentenza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; s,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Olimpia Gaveglia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, con la quale la medesima è stata condannata - nella qualità di legale rappresentante di SMALL S.r.l., dichiarata fallita il 17 novembre 2005 - alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. I. fall, nella durata di anni dieci.

2. Il rilievo della sopravvenuta illegalità delle pene accessorie fallimentari, determinate nella misura prevista dall'originaria formulazione dell'art. 216 I. fall., e la non manifesta infondatezza del ricorso impongono a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Questa Corte ha già affermato come l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato (nel caso di specie, quella prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, divenuta illegale a seguito della sentenza Corte cost., n. 222 del 2018) comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995). 2.2.

A tanto aggiungasi come il secondo motivo, dedotto dalla ricorrente in punto di sussistenza del coefficiente soggettivo del reato in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, s'appalesa idoneo - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione). Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del fallimento - il 17 novembre 2005 - che la giurisprudenza di legittimità individua come tempus commissi delicti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 45288 del 11/5/2017, Gianesini, Rv. 271114), tenuto conto del periodo ordinario massimo di dodici anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. 3.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessai4rina Tudino s" helli 157E P O 3 ì TA T