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Ordinanza — n. 32571/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32571/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32571/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuliano Bevilacqua chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 4.10.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato con strappo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dele ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di demolizione violazione delle distanze legali sanatoria del vizio procedurale impugnazione della cancellazione conservazione dei monumenti procedura di annullamento
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIULIANO nato a ROMA il 08/11/1970 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (},

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giuliano Bevilacqua chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 4.10.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato con strappo.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, il ricorrente critica la correttezza della stessa decisione in riferimento alla valutazione probatoria, mentre l'avversata sentenza ha dato atto degli elementi costitutivi del reato, in presenza della violenta sottrazione di una banconota che la persona offesa era stata fraudolentemente indotta ad offrire in pagamento e, successivamente, di altre contenute nel portafogli, con argomentazione incensurabile nella presente sede di legittimità.

3. Il secondo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 61, n.5 cod. pen. in riferimento alla minorata difesa, correlata all'età della vittima, è reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione. Nel valorizzare, accanto al dato anagrafico, lo stato di inferiorità della vittima ultrasettantenne apprezzato dagli operanti, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780).

Il motivo non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, con conseguente aspecificità della censura (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dele ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna #1,4' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessan na Tudino ria Vessichelli D E: P OSI TA I IN