Ordinanza — n. 32570/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Dibenedetto chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 9.10.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di tentata rapina e resistenza, assolto l'imputato dal reato sub b) e, riqualificato il fatto di cui al capo a) in tentato furto in abitazione, ha rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 16/01/1970 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cL
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Antonio Dibenedetto chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 9.10.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di tentata rapina e resistenza, assolto l'imputato dal reato sub b) e, riqualificato il fatto di cui al capo a) in tentato furto in abitazione, ha rideterminato la pena.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare il diniego dell'applicazione del vizio totale di mente, si limita a rilievi meramente reiterativi dell'appello, senza confrontarsi con l'analitica motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, autorevolmente affermati (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317), reputando - secondo la disposta perizia, che lo stesso ricorrente non contesta - che i disturbi psichici abbiano solo scemato la capacità di intendere o di volere. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino DEP - Maria Vessichelli OSITATA