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Ordinanza — n. 32569/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32569/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Angelo Catanea chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 luglio 2019 del Gup del Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di lesioni aggravate e detenzione e porto d'arma clandestina. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194). 2.2.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni allegazione motivata asserzione difendibile censura dell'accertamento dei fatti calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Angelo Catanea chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 luglio 2019 del Gup del Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ttà sul ricorso proposto da: CATANEA ANGELO nato a REGGIO CALABRIA il 24/01/1984 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAc2to avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Angelo Catanea chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 luglio 2019 del Gup del Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di lesioni aggravate e detenzione e porto d'arma clandestina. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194). 2.2.

Per altro verso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); e l'accordo sulla pena raggiunto, nel caso in esame, ha investito l'esclusione dell'attenuante, richiesta con l'appello, il cui motivo è stato, pertanto, rinunciato (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa rina Tudino M Vessichelli )4$1,/