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Ordinanza — n. 32567/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32567/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32567/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Corte d'appello di Trieste chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. ascritti a Giuseppe Paduano per essere gli stessi estinti per remissione di querela.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel solco tracciato dall'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Martino, Rv. 244110), questa Corte ha già affermato come sia inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza, che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo giudizio di merito; vantaggio che il pubblico ministero non ha rappresentato, né verificato come effettivamente realizzabile. 2.2.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale diritto a un difensore azione legale a scopo intimidatorio violenza o minaccia contro le autorità crimine di aggressione azione di provocazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: PADUANO GIUSEPPE nato a ARIANO IRPINO il 15/10/1936 avverso la sentenza del 25/01/2019 del GIUDICE DI PACE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Trieste chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. ascritti a Giuseppe Paduano per essere gli stessi estinti per remissione di querela.

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Il Procuratore generale ricorrente deduce la nullità della sentenza, sub specie di mancanza grafica della motivazione, trattandosi di provvedimento che omette di dare conto di alcuno degli elementi della complessa fattispecie estintiva, non risultando dal testo la forma della remissione, se vi sia stata o meno accettazione ed alla stregua di quale elemento sia stata statuita la condanna al pagamento delle spese del procedimento, essendosi il Giudice di pace limitato alla compilazione di un modulo prestampato.

Nel solco tracciato dall'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Martino, Rv. 244110), questa Corte ha già affermato come sia inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza, che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo giudizio di merito; vantaggio che il pubblico ministero non ha rappresentato, né verificato come effettivamente realizzabile. 2.2.

A tanto aggiungasi come i reati - consumati il 4 agosto 2012 - siano ormai prescritti, con conseguente irrealizzabilità, in concreto, della pretesa punitiva. Il ricorso del Procuratore generale è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa rina Tudino Vessichelli 'DEPOSITA TA ' 1N C