Ordinanza — n. 32566/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSATFI EL MOSTAFA nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 25/05/1991 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; P L' 1.( Mostafà Msatfi 0( chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 19.02.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di reingresso illegale nel territorio dello Stato e di declinazione di false generalità, rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSATFI EL MOSTAFA nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 25/05/1991 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P L' 1.( Mostafà Msatfi 0( chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 19.02.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di reingresso illegale nel territorio dello Stato e di declinazione di false generalità, rideterminato la pena.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare il diniego delle attenuanti generiche, si limita a rilievi meramente astratti, senza confrontarsi con l'analitica motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha rimarcato non solo l'entità del danno, ma gli indicatori deponenti per la serialità della condotta, e senza prospettare quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato invece dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessan rina Tudino Ves ichelli IN CANCEL