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Ordinanza — n. 32565/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32565/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32565/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marta Mamolo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale in sede del 17.01.2018, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni, aggravate e continuate, in concorso, oltre statuizioni accessorie.

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen; Ordinanza — n. 32565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima allegazioni fattuali non credibili responsabilità penale dei minori difetto di motivazione responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
Il secondo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMOLO MARTA nato a TRIESTE il 16/04/1977 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Marta Mamolo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale in sede del 17.01.2018, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di lesioni, aggravate e continuate, in concorso, oltre statuizioni accessorie.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, la ricorrente critica la correttezza della stessa decisione in riferimento alla valutazione probatoria, mentre l'avversata sentenza ha dato atto degli elementi costitutivi del reato, in presenza di una frontale aggressione in danno delle persone offese, con argomentazione incensurabile nella presente sede di legittimità.

3. Il secondo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. in riferimento all'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, è reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione, facendo corretta applicazione del principio per cui, in tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), in presenza della avulsione traumatica di un dente, riportata dalla persona offesa. Il motivo non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, con conseguente aspecificità della censura (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessand .na Tudino Ma tQVssichelli DEPOS IN UTA T