Ordinanza — n. 32563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaurizio Turrisi chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di S. Agata di Militello ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di minaccia in danno di Calogero Cerasi. L'unico motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRISI MAURIZIO nato a VILLAROSA il 07/10/1964 avverso la sentenza del 17/10/2019 del GIUDICE DI PACE di SANT'AGATA DI MILITELLOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (J_
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Maurizio Turrisi chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di S. Agata di Militello ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di minaccia in danno di Calogero Cerasi.
2. L'unico motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, criticando la valutazione probatoria, mentre l'avversata sentenza ha dato atto degli elementi costitutivi del reato con argomentazione incensurabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DIN EPOsiCANCELLTATAs Ales rina Tudino ichell