Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing determination in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing determination. The appellant merely criticized the penalty without identifying which specific factual element was incorrectly disregarded by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal for review of legality is inadmissible if the grounds are not specifically stated and argued, as generic criticisms of sentencing without pinpointing the decisive overlooked element fail to meet the requirement of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDUCCI ROBERTO nato a ROMA il 05/03/1946 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Roberto Balducci chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 2.03.2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen., assolto l'imputato dal delitto sub b) e rideterminato la pena.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, si limita a rilievi meramente generici quanto alla determinazione della pena, senza specificare quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato invece dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessan nna Tudino la Vessichelli "DEPOSITA 1 IN CANCELLERIA