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Sentenza — n. 32558/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32558/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32558/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nicola Baiano chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate in danno di Roberto Neri, commesso il 26 febbraio 2011, oltre statuizioni accessorie.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 32558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, in alcun punto della sentenza di primo grado risulta ritenuta, anche implicitamente, la recidiva - specifica ed infraquinquennale - contestata al Baiano, mentre nel giudizio di comparazione tra circostanze risultano confluite l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. e le (residue) aggravanti ex art. 585, 577 nn.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali conformità alle norme ambientali infrazione commessa per negligenza responsabilità disciplinare considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Ne consegue come, erroneamente, la Corte territoriale abbia computato il termine di prescrizione facendo applicazione dell'art. 99 cod. pen., essendo il reato prescritto prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAIANO NICOLA nato a BRINDISI il 01/07/1989 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nicola Baiano chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate in danno di Roberto Neri, commesso il 26 febbraio 2011, oltre statuizioni accessorie.

2. L'unico motivo di ricorso, ribadito nella memoria trasmessa alla Cancelleria, con il quale si deduce l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 26 agosto 2018 - in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata - è fondato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti civili. 2.1. Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.

Nel caso in esame, in alcun punto della sentenza di primo grado risulta ritenuta, anche implicitamente, la recidiva - specifica ed infraquinquennale - contestata al Baiano, mentre nel giudizio di comparazione tra circostanze risultano confluite l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. e le (residue) aggravanti ex art. 585, 577 nn.

3) e 4) cod. pen.. 2.2. Ne consegue come, erroneamente, la Corte territoriale abbia computato il termine di prescrizione facendo applicazione dell'art. 99 cod. pen., essendo il reato prescritto prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 27727 del 18/05/2011, Lacitignola, Rv. 250696).

3. Alcuna censura investe, invece, la sussistenza dei fatti e la responsabilità (civile) dell'imputato, con conseguente inoppugnabilità delle relative statuizioni. 4.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata agli effetti penali senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Maria Vessichellì )i 11 'DEPOSITATA IN CANC