Ordinanza — n. 32557/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha applicato a Angelo Sibilio, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. peri., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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a seguente ORDINANZA ddt_ cueez, sul ricorso proposto da: SIBILIO ANGELO nato a NAPOLI il 22/08/1966 avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha applicato a Angelo Sibilio, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. peri., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, con atto a firma del difensore, l'imputato, lamentando vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto.
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore I residente 'DEPOSITATA IN Alessa drina Tudino Mria Iessichelli CA