Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as inadmissible due to lack of specific grounds and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Nocera's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for a different qualification of the crime, but the court found his arguments merely repetitive of the lower court's appeal without engaging with the specific factual and legal reasoning provided. Consequently, the appeal was rejected under the rule requiring explicit and distinct grounds for cassation, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal for cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to explicitly articulate and argue against the factual or legal reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA MARIO nato a NAPOLI il 06/07/1969 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mario Nocera chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 30.5.2019, con la quale il medesimo è stato condannato, all'esito del giudizio direttissimo, alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di un'autoradio.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare il diniego della qualificazione del fatto nella forma tentata, si limita a rilievi meramente reiterativi dell'appello, senza confrontarsi con l'analitica motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, autorevolmente affermati (Sez.
U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) e unanimemente seguiti da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore .DEPOsiTATA Il Presidente Alessandfina Tudino IN CANCELLE_=RIA I M ri e ichel