Ordinanza — n. 32555/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADavide Colaci chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la sentenza del Tribunale in sede del 19.2.2019, con la quale il medesimo è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato di gasolio in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACI DAVIDE nato a NARDO il 05/08/1995 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Davide Colaci chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la sentenza del Tribunale in sede del 19.2.2019, con la quale il medesimo è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato di gasolio in concorso.
2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla partecipazione concorsuale dell'imputato, mentre l'avversata sentenza ha dato atto del contributo causale prestato nell'esecuzione della condotta antigiuridica.
3. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. Il ricorrente postula l'astratta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al delitto di tentato furto pluriaggravato, ritenendone scemata la gravità all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, di cui si contesta - del tutto assertivamente - la sussistenza, mentre la Corte territoriale ha valorizzato gli indicatori, ritenuti ostativi, con argomentazione insindacabile nella presente sede di legittimità in quanto rappresentativa di una valutazione, complessa e congiunta, di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che rende conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino essichelli DE