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Ordinanza — n. 32554/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and new generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and failed to explicitly argue against the lower court's factual reasoning. The appellant attempted to contest the denial of a specific statutory mitigation but only raised abstract objections without addressing the detailed justification regarding the serial nature of the conduct. Furthermore, the claim for generic mitigation was introduced for the first time in this cassation appeal, violating the principle that such issues must have been raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if grounds are not specifically stated and argued against the factual or legal reasons of the decision, and if new grounds, such as generic mitigation, are raised for the first time in this proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds generic mitigation defense principle of preclusion specific statutory mitigation falsa dichiarazione della parte difetto di motivazione deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 455 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
N. 28514 del 2013
270316, N. 28514 del 2013 Rv.
N. 48416 del 2014
255577, N. 48416 del 2014 Rv.
N. 6131 del 2016
261029, N. 6131 del 2016 Rv.
N. 13826 del 2017
266202, N. 13826 del 2017 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAPORE COSIMO nato a TARANTO il 01/08/1990 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cosimo Vapore chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 14.11.2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato continuato di cui all'art. 455 cod. pen., assolto l'imputato da una delle contestazioni e rideterminato la pena.

2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. cod. pen., si limita a rilievi meramente astratti, senza confrontarsi con l'analitica motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha rimarcato non solo l'entità del danno, ma gli indicatori deponenti per la serialità della condotta.

3. Il rilievo inerente il diniego delle attenuanti generiche è, invece, proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità Ne consegue la preclusione della censura, in quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316, N. 28514 del 2013 Rv. 255577, N. 48416 del 2014 Rv. 261029, N. 6131 del 2016 Rv. 266202, N. 13826 del 2017 Rv. 269745). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino DEPOSITATA IN CANCELLERIA