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Ordinanza — n. 32553/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32553/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Daniele Giuseppe Ostan chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 14.12.2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

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esame di cassazione controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale domanda di ricusazione decisione incidentale impugnabile obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTAN DANIELE GIUSEPPE nato a SANTO STINO DI LIVENZA il 17/12/1953 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Daniele Giuseppe Ostan chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 14.12.2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata dell'aggravante della violenza sulle cose in riferimento ad un mero foro sul contatore, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Sul punto, la Corte territoriale ha esplicitamente richiamato le modalità di allaccio al contatore posto a servizio della pubblica illuminazione, facendo corretta applicazione del principio per cui, in tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, 2020, Romeo, Rv. 279042); caratteristiche di cui la sentenza impugnata da conto, richiamando l'accesso - previa effrazione - al contatore.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il ricorrente censura la valorizzazione di uno solo degli indicatori di cui all'art.133 cod. pen., mentre la Corte territoriale, nel reputare preponderante ed assorbente, il rilievo dei precedenti penali, ha fatto corretta applicazione dei principi declinati al riguardo da questa Corte (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino ,