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Ordinanza — n. 32552/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mario Sarro chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 19.09.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e ridotto la pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7 cod. pen. e ridotto la pena.

Parole chiave

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procedimento in corso complessità della procedura censura dell'accertamento dei fatti vizio di procedura ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRO MARIO nato a PALESTRINA il 13/06/1968 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mario Sarro chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 19.09.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e ridotto la pena.

2. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale quanto all'applicazione della recidiva e, in conseguenza, del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che, nel richiamare i numerosi precedenti penali specifici e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha implicitamente disatteso le censure svolte sul punto con l'appello, peraltro in forma del tutto generica (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803). Il rilievo assorbe l'ulteriore e subordinata censura, in applicazione dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessirina Tudino DEPOSTA CANCEL