Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding facts or law in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds regarding facts or law. The appellant merely evoked a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure without formulating any specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal for review of legality is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue criticisms against the factual or legal reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUCHIKH EL HASSAN nato il 23/03/1984 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.( Hassan Ouchikhj; chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 13.11.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato.
2. Il ricorso è del tutto aspecifico. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a evocare la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., omettendo di formulare qualsivoglia censura. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente AlessaD&ina Tudino FETEF. s";ITATA . Ve sichelli IN CANCELLERIA 01