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Ordinanza — n. 32550/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32550/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32550/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Donatela Hodo chiede, con atto a sua firma, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 08.01.2019, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza dello stesso tribunale del 07.01.2015, irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 571 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è, infatti, stata presentata in data 10 marzo 2020 personalmente dall'imputata, con atto dalla medesima sottoscritto. 2.1. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Parole chiave

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dolo penale corresponsabilità della vittima accusa penale denuncia spontanea responsabilità internazionale difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 571 cod. proc. pen
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODO DONATELA nato il 04/10/1994 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA45kate-3V7TStra+le-Pente; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Donatela Hodo chiede, con atto a sua firma, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 08.01.2019, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, rideterminato la pena, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza dello stesso tribunale del 07.01.2015, irrevocabile.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è, infatti, stata presentata in data 10 marzo 2020 personalmente dall'imputata, con atto dalla medesima sottoscritto. 2.1. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino aria Vessichelli ,D IN EPOS