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Ordinanza — n. 32549/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32549/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32549/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Girolamo Pirrone chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 25.06.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni denuncia mendace base probatoria censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE GIROLAMO nato a ALCAMO il 10/01/1971 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Girolamo Pirrone chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 25.06.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla identificazione dell'imputato, mentre l'avversata sentenza ha dato atto di plurimi e convergenti elementi individualizzanti.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico e del tutto astrattizzante, non prospettando la ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato invece dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino , ria V sichelli )DEPOSITATA IN CANCELL