Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and insufficient documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Colombo's appeal against the second-instance conviction for counterfeiting banknotes inadmissible. The appellant raised generic and abstract arguments without providing specific factual or legal grounds or supporting documentation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under criminal procedure law and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal for leave of law is inadmissible if the grounds are not specifically stated and argued, and if the appeal lacks sufficient documentation to substantiate the criticism of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO GIOVANNI nato a PORTO EMPEDOCLE il 28/05/1967 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giovanni Colombo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento dei provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 11.10.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di spendita di banconote contraffatte.
2. Il primo motivo è generico. La Corte territoriale ha ricostruito l'intera sequenza delle udienze di primo grado, differite ad istanza del difensore, mentre il ricorrente si riferisce all'udienza dell'Il ottobre 2018 - data di deliberazione della sentenza di primo grado - senza contestare che, dall'epigrafe della stessa, l'imputato risultava difeso ed assistito dal medesimo difensore. Per altro verso, al ricorso non risulta allegata documentazione alcuna atta a presidiare la proposta censura, con conseguente difetto di autosufficienza dell'impugnazione.
3. Il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è, del pari aspecifico. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a rilievi meramente astratti, senza neppure specificare quale elemento, potenzialmente decisivo ed invece ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dailla p.c. liquidate in euro 3000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino essi helli rt:TE c—ìi7P IN -r:A TA CANCELLERIA