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Ordinanza — n. 32547/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual grievances violating the principle of merit review exclusivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saverio Algozzino inadmissible because it contained grievances of fact rather than law. The appellant challenged the conviction for aggravated theft of electricity, arguing the lower courts erred in assessing his presence at the scene. The court ruled that such factual re-evaluations fall exclusively within the competence of the trial judges and cannot be reviewed in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on factual grievances or requests for a re-evaluation of evidence are inadmissible as they constitute an impermissible review of the merits reserved for the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual grievances review merit review exclusivity legality proceeding limits evidence evaluation competence allegazioni inverosimili mancata prova di parzialità allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
Per altro verso, il ricorso non si confronta con il principio per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGOZZINO SAVERIO nato a PALERMO il 27/03/1982 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Saverio Algozzino chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 23.03.2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. L'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata della prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta, del tutto assertivamente, l'ascrivibilità al medesimo della condotta per essere presente nell'abitazione solo al fine dell'esecuzione degli arresti domiciliari, mentre le conformi sentenze di merito hanno, sul punto, rassegnato un percorso argomentativo che, nel rimarcare comunque la stabile presenza dell'imputato nell'alloggio, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Per altro verso, il ricorso non si confronta con il principio per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente AIessandrfina Tudino Max&a Vel ichelli , • lDEPOSITATA IN CA