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Ordinanza — n. 32544/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manuela Zanetti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 05.02.2019, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel quadro così delineato, la ricorrente contesta, altresì, del tutto assertivamente, la reiezione della richiesta di qualificazione giuridica del fatto ex art.614 cod. pen., mentre le conformi sentenze di merito hanno, per ciascuno dei profili indicati, rassegnato un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

Parole chiave

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forza di cosa giudicata materiale opposizione eccezioni processuali tardive mancata contestazione dei fatti prove inconcludenti asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI MANUELA nato a ALESSANDRIA il 08/07/1979 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Manuela Zanetti chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 05.02.2019, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944; Sez. U, rh 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure la ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito all'identificazione dell'imputata ed all'attendibilità della persona offesa, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Nel quadro così delineato, la ricorrente contesta, altresì, del tutto assertivamente, la reiezione della richiesta di qualificazione giuridica del fatto ex art.614 cod. pen., mentre le conformi sentenze di merito hanno, per ciascuno dei profili indicati, rassegnato un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche è aspecifico, non prospettando la ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato invece dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Ve sichelli )DEPOSITATA1 IN CA