Ordinanza — n. 32543/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMohamed Mejiri chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 30.01.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32543/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJIRI MOHAMED nato il 06/06/1978 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mohamed Mejiri chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 30.01.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare il trattamento sanzionatorio, si limita a rilievi meramente astratti, senza neppure specificare quale elemento, potenzialmente decisivo, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Alessandrina