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Ordinanza — n. 32542/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual merit and sentencing without legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32542/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ruga Erton's appeal against his attempted theft conviction inadmissible. Erton argued the lower court erred in assessing subjective intent and sentencing, but the Court ruled these are matters of fact reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected for proposing inadmissible factual grievances rather than legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the determination of criminal liability and sentencing, reserving such assessments exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review barred subjective intent assessment sentencing discretion merit preclusion rinuncia al dibattimento orale rifugiato eritreo rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGA ERTON nato il 10/02/1984 avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Erton Ruga chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 18.05.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla confutazione della linea difensiva, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito all'elemento soggettivo concorsuale, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Per altro verso, il ricorrente si limita a formulare contestazioni assertive e generiche, prive di efficacia demolitoria.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione della pena, è aspecifico, non prospettando il ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato invece dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Nel resto, il motivo riproduce, del tutto impropriamente sul punto della pena, censure inerenti il dubbio sulla responsabilità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna de* ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrina Tudino Vessichelli DEPOSITATA IN CA