Ordinanza — n. 32541/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADaniele Giaconia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 13.02.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA DANIELE nato a PALERMO il 12/03/1988 avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Daniele Giaconia chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 13.02.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in abitazione.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel dedurre la preterizione di censure decisive formulate con l'appello, si limita a rilievi meramente astratti, senza neppure specificare quale elemento, potenzialmente decisivo, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales andrina Tudino F SÉ - Vegsichelli P A T A IN CANCELLERIA O 1 S