Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32540/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32540/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32540/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Alessandro Schiavone chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 7.10.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa l'omessa assunzione di altro operatore Enel, avanzata dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., è del tutto generico, rappresentando il ricorso una mera utilità dell'audizione, in tal modo rinunciando a prospettare quale decisivo elemento probatorio, in ipotesi mancato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di cittadino albanese verdetto di colpevolezza grado di colpa responsabilità penale dei minori esame di cassazione asilo per minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod. proc. pen
Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa l'omessa assunzione di altro operatore Enel, avanzata dalla difesa ex art. 507 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ALESSANDRO nato a TARANTO il 20/03/1979 cL, L C (- avverso la la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLOCS-EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cí,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alessandro Schiavone chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 7.10.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata della prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta, del tutto assertivamente, l'attitudine del misuratore a registrare il minor consumo, mentre le conformi sentenze di merito hanno, sul punto, rassegnato un percorso argonnentativo che, nel rimarcare il rinvenimento del magnete, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa l'omessa assunzione di altro operatore Enel, avanzata dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., è del tutto generico, rappresentando il ricorso una mera utilità dell'audizione, in tal modo rinunciando a prospettare quale decisivo elemento probatorio, in ipotesi mancato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino ,DE IN CANCELLI POsiTATA \