Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32539/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances in aggravated attempted theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court unjustifiably refused generic mitigating circumstances without considering specific elements, citing a desire for a milder sentence. The court rejected this as a repetitive challenge lacking new grounds, noting the lower court's reasoning contained no reviewable defects under criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 59 c.p.; The appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reiterates previously rejected grounds without presenting new elements or specific facts that could justify a different assessment of the defendant's culpability.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances attempted aggravated theft inadmissible appeal repetitive challenge criminal procedure law Corte di Cassazione procedural costs trasferimento dell'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN CANGSONG nato il 20/09/1970 avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cangsong Guan chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 11.02.2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato.

2. Il ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche, invocando un generico e più mite trattamento sanzionatorio, omettendo di specificare quali elementi, potenzialmente rilevanti nel senso auspicato, sarebbero stati prospettati con l'appello e dalla Corte, invece, ingiustificatamente trascurati. Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione del diniego, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Alessandrina Tudino cs›- ichelli !DEPOSITATA! IN CANCELLERIA O