Ordinanza — n. 32538/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Zinni chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23.04.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato continuato in concorso, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNI GIUSEPPE nato a VASTO il 04/05/1996 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Zinni chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23.04.2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato continuato in concorso, rideterminato il trattamento sanzionatorio.
2. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel contestare l'affermazione di responsabilità, si limita a rilievi meramente astratti, svolgendo doglianze prive di attitudine demolitoria. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Alessand..rtrta Tudino DEPOSITATA M i.. Ves ichelli IN CANCELLERIA i