Ordinanza — n. 32536/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Lagaren chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 10.10.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN ROBERTO nato a CHIVASSO il 04/12/1968 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Roberto Lagaren chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 10.10.2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione.
2. L'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa„ e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla qualificazione del sito come "privata dimora", mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Nel quadro così delineato, il ricorrente contesta, del tutto assertivamente, la destinazione del magazzino ad atti della vita privata, mentre le conformi sentenze di merito hanno, sul punto, rassegnato un percorso argomentativo che, nel rimarcare il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino M • 3V sichelli \ n DEPOSITATA I