Ordinanza — n. 32535/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARobert Mijailovic chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 12.5.2017„ con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione continuato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32535/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIAILOVIC ROBERT nato il 29/08/1993 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; CL
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Robert Mijailovic chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 12.5.2017„ con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione continuato.
2. Il ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche, in termini di prevalenza, invocando un generico e più mite trattamento sanzionatorio, omettendo di prospettare quali elementi, potenzialmente rilevanti nel senso auspicato, sarebbero stati prospettati con l'appello e dalla Corte, invece, ingiustificatamente trascurati. Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione del giudizio di comparazione, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigli estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino m V ssichelli i D E IN /