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Ordinanza — n. 32534/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual merit in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32534/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucia Gabrieli inadmissible, ordering her to pay procedural costs. The appellant challenged her criminal conviction for attempted theft, arguing errors in the legal qualification of facts and sentencing. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts requiring a re-evaluation of evidence, a power reserved exclusively for the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 614 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the factual assessment of evidence or the merit of the conviction, as such evaluations are the exclusive domain of the trial judges and do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual merit review evidence evaluation power attempted theft conviction procedural costs award censura formulata in modo carente gravi addebiti penali testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 614 cod. pen.
Nel quadro così delineato, la ricorrente contesta, del tutto assertivamente, l'orientamento finalistico della condotta e la reiezione della richiesta di qualificazione giuridica del fatto ex art. 614 cod.
art. 614 cod. pen
Nel quadro così delineato, la ricorrente contesta, del tutto assertivamente, l'orientamento finalistico della condotta e la reiezione della richiesta di qualificazione giuridica del fatto ex art. 614 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI LUCIA nato a TREVISO il 08/08/1956 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lucia Gabriekii, chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 24.11.2017, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione.

2. Il primo ed il terzo motivo, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sono inammissibili perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite alla qualificazione giuridica del fatto, le censure si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure, la ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla idoneità ed inequivocità degli atti, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Nel quadro così delineato, la ricorrente contesta, del tutto assertivamente, l'orientamento finalistico della condotta e la reiezione della richiesta di qualificazione giuridica del fatto ex art. 614 cod. pen., mentre le conformi sentenze di merito hanno, per ciascuno dei profili indicati, rassegnato un percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico r non prospettando la ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi introdotto, darebbe stato, invece, dalla Corte territoriale indebitamente trascurato. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Ma'essicleIli p EPOSITATA 11