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Ordinanza — n. 32532/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32532/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32532/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNONI VITO MICHELE nato a TARANTO il 27/03/1959 0L L avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez distaccata di Tarantio,ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando con i primi due motivi vizio di manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova documentale e violazione dell'ad 546 cpp per assenza di motivazione; col terzo motivo ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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Ordinanza — n. 32532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez distaccata di Tarantio,ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando con i primi due motivi vizio di manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova documentale e violazione dell'ad 546 cpp per assenza di motivazione; col terzo motivo ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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minaccia non comprovata motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio disdetta per rappresaglia maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNONI VITO MICHELE nato a TARANTO il 27/03/1959 0L L avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez distaccata di Tarantio,ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando con i primi due motivi vizio di manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova documentale e violazione dell'ad 546 cpp per assenza di motivazione; col terzo motivo ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In data 03-05-2021 è pervenuta tramite pec memoria della difesa dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. In realtà, le censure di cui ai primi due motivi aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Quanto all'ipotizzato travisamento della prova documentale va qui ricordato che esso è ravvisabile nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215). In ogni caso il vizio di travisamento probatorio risulta efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento motivazionale, rendendo illogica la giustificazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, frainteso fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci);Sez. 5 , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758.

Nessuna delle situazioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità emerge dal testo della sentenza impugnata. Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art 62 bis cp, va osservato ancora una volta che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata ampiamente giustificata tramite le considerazioni di cui alle pagine sei e sette della motivazione avendo fatto riferimento alle gravi ed insidiose modalità dell'azione con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Pr