Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to specify causal link elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirement of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained of a lack of causal link between his conduct and the injury but offered only general principles without citing specific elements from the lower court's decision. Consequently, the court could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements underlying the grievance; generic complaints lacking factual grounding are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURELLI ANTONIO nato a GENOVA il 13/11/1964 avverso la sentenza del 06/12/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, su appello della parte civile, ha riformato la pronunzia di primo grado di assoluzione dell'imputato dal reato di lesioni. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'alt 40 cpv cp per mancata individuazione del nesso di causalità tra condotta ed evento.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non manifestamente illogica e corretta pur nella sua sinteticità , non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Maria Vessichelli A IN CA:\