Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense and specific recidiva finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to properly raise the prescription defense against the confirmed conviction. The lower court found specific recidiva, extending the prescription period from 2008 to 2018, a fact the defense itself acknowledged in the appeal. Consequently, the court rejected the procedural objection and ordered the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 489 c.p.; Art. 157 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant fails to contest the specific recidiva finding that extends the prescription period, thereby rendering the prescription objection manifestly unfounded and procedurally improper.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D.JURIC NADICA nato a TORINO il 25/10/1975 avverso la sentenza del 16/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell' imputato per il reato di cui all'art.489 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore fiduciario, eccependo la prescrizione del delitto dopo la pronunzia della sentenza di appello.
Il ricorso è inammissibile. All'imputata è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e, pertanto, il termine di prescrizione del reato , compiuto il 31 Luglio 2008 si è compiuto al 31 Luglio 2018, come del resto conviene la stessa difesa nel'atto di ricorso. La manifesta infondatezza del motivo impedisce la costituzione stessa del rapporto processuale ed il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;di conseguenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dott. aria Vessichelli C D E-T.