Sentenza — n. 32528/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WENXU CHEN nato il 10/07/1976 avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell' imputato per il reato di cui all'art.474 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 53 legge 689/91 per la mancata motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva e, col secondo motivo, l'errata applicazione di legge processualle in relazione all'art 597/ 3 cpp per violazione del divieto di reformatio in pejus.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 53 legge 689/91, art 53 legge 689/81; Sentenza — n. 32528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza riguardante l'omessa giustificazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva non appare manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti si è limitata ad affermare apoditticamente che non erano emersi elementi idonei a giustificare la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie ai sensi dell'ad 53 legge 689/81. Tale motivazione non è coerente con i principi affermati da questa Corte regolatrice circa gli obblighi di giustificazione adeguata che gravano sul giudice investito con motivi di appello specifici in punto di conversione della pena detentiva ex art 53 legge 689/81.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WENXU CHEN nato il 10/07/1976 avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell' imputato per il reato di cui all'art.474 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, lamentando, col primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 53 legge 689/91 per la mancata motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva e, col secondo motivo, l'errata applicazione di legge processualle in relazione all'art 597/ 3 cpp per violazione del divieto di reformatio in pejus.
La doglianza riguardante l'omessa giustificazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva non appare manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti si è limitata ad affermare apoditticamente che non erano emersi elementi idonei a giustificare la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie ai sensi dell'ad 53 legge 689/81. Tale motivazione non è coerente con i principi affermati da questa Corte regolatrice circa gli obblighi di giustificazione adeguata che gravano sul giudice investito con motivi di appello specifici in punto di conversione della pena detentiva ex art 53 legge 689/81.
Ex multis Sez 4 sent.46432/2018 Rv 273932. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato,i1 cui termine si è compiuto dopo l'emissione della sentenza di appello, in data 21.2.2020. Il secondo motivo di ricorso è assorbito nella precedente statuizione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il residente Dr Eduardo de Gregorio Dott ss ar' Vessichelli FD