Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper ground of mere motivation defect under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised only a generic defect in the reasoning of the appellate judgment. The appellant argued the lower court erred in evaluating the victim's statements, but the law restricts appeals for such reasons in minor crime cases. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay all associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000: In appeals against judgments for minor crimes, complaints limited to defects in reasoning are inadmissible as they fall outside the exclusive grounds for cassation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITUCCI ANTONIO nato a LUCERA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 24/09/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Bologna in funzione di giudice di appello ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l' imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
In data 19/4/202 sono pervenute note difensive conclusioni e nota spese nell'interesse della parte civile. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 24.9.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che sono liquidate in euro 3500 oltre accessori di legge.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende,nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in euro 3500 oltre accessori di legge. Deciso il 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte T A Eduardo de Gregor I N CA!\:CELLLI- -3,iA sichel