Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32525/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32525/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBUSTELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/05/1981 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di lesioni, danneggiamento aggravato e percosse, dichiarando prescritto il reato di cui all'art 699 cp e rideterminando la pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBUSTELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/05/1981 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di lesioni, danneggiamento aggravato e percosse, dichiarando prescritto il reato di cui all'art 699 cp e rideterminando la pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione abbandono per lesioni personali prognosi di pericolosità minaccia alla sicurezza pubblica ripudiazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBUSTELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/05/1981 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di lesioni, danneggiamento aggravato e percosse, dichiarando prescritto il reato di cui all'art 699 cp e rideterminando la pena.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione dei testi della difesa. Col secondo motivo ci si è doluti della mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art 62 bis cp; col terzo delle mancata applicazione dell'attenuante della provocazione e col quarto del'assenza di motivazione riguardo alla ritenuta recidiva di cui all'art 99/4 cp. Il ricorso è inammissibile. In realtà, tutte le censure ed in specie quelle di cui al primo motivo, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti tramite la riproposizione dei dati probatori emersi nel corso del giudizio, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità dell'imputato, sulla quale non hanno inciso le dichiarazioni dei testi a discarico. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici alla presenza di precedenti penali significativi di pericolosità sociale del giudicabile, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

L'attenuante della provocazione è stata correttamente rifiutata, poiché i Giudici napoletani hanno escluso la preesistenza di un comportamento qualificabile come fatto ingiusto da parte della persona offesa, con motivazione del tutto congrua e logica. Corretta appare, altresì la giustificazione della ritenuta recidiva ex art 99/4 cp, riguardo alla quale si è fatto riferimento ai seri precedenti penali ed alle modalità violente degli episodi delittuosi, realizzati in due giorni di seguito e, per tutte queste ragioni, considerate significative di una maggiore pericolosità sociale.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr