Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and procedural violations not constituting nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's dismissal for generic grounds was correct. The appellant argued for annulment based on judge incompatibility and procedural violations, but the court found no evidence of a formal recusal request. Consequently, the court held that the cited procedural errors do not constitute grounds for nullity under the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 c.p.p.; Art. 602/4 c.p.p.: Violations of Art. 34 c.p.p. are not grounds for nullity in appeals but only for recusal, and appeals under Art. 602/4 c.p.p. must target specific nullity categories not including general procedural defects.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE MATTEO nato a SALERNO il 05/09/1968 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato perché generico ai sensi dell'art 581 lett c) cpp, per il reato di bancarotta distrattiva. Avverso il provvedimento, di cui chiede l'annullamento,ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione del'art 34 c:pp per l'incompatibilità del Giudicante e per la violazione dell'ad 602/4 cpp avendo la Corte tenuto conto dei soli motivi scritti.
Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018 Cc. (dep. 24/07/2018 ) Rv. 273852.) Nel caso in esame non emerge dagli atti a disposizione del Collegio che la difesa abbia aveva avanzato di ricusazione, né tanto si ricava dall'atto di ricorso.
Quanto al secondo motivo è sufficiente osservare che la disposizione evocata dalla difesa ex art 606 lett c) cpp prevede la possibilità di ricorrere per cassazione per violazione di norme processuali stabilite a pane di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza e la norma invocata ex art 602/4 cpp non rientra nelle suindicate categorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregojio Dr.s aria Vessichel