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Sentenza — n. 32522/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIOSTINI SAVINO nato a FOGGIA il 01/04/1969 avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari - che doveva pronunziarsi a seguito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte - ha ritenuto assorbito il delitto di detenzione illegale di arma da sparo di cui al capo 16 in quello di detenzione della medesima arma con matricola abrasa, quindi clandestina, ( capo 17 :art 23 legge 110/75) e, ritenuta la continuazione col delitto più grave di cui all'ad 648 cp ( capo 18, ricettazione del medesimo fucile) ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed C 1800 di multa.

Regesto Legislator

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art 23 legge 110/75; Sentenza — n. 32522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che il primo Giudice, nel ravvisare la continuazione tra il delitto di ricettazione di cui al capo 18, considerato reato più grave, e gli altri tre delitti satellite capi 16, 17, 19, aveva fissato la pena base per il reato di ricettazione in anni tre di reclusione ed C 3000 di multa aumentato di 2/3 per la contestata recidiva ad anni cinque di reclusione ed ancora incrementato di mesi sei di reclusione ed C 200 di multa per ciascuno dei tre reati satellite. Statuizioni confermate dalla Corte d'Assise di Appello.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi adeguamento della pena revisione della sentenza penale porto abusivo di armi riesame dell'entità pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art 23 legge 110/75
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIOSTINI SAVINO nato a FOGGIA il 01/04/1969 avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari - che doveva pronunziarsi a seguito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte - ha ritenuto assorbito il delitto di detenzione illegale di arma da sparo di cui al capo 16 in quello di detenzione della medesima arma con matricola abrasa, quindi clandestina, ( capo 17 :art 23 legge 110/75) e, ritenuta la continuazione col delitto più grave di cui all'ad 648 cp ( capo 18, ricettazione del medesimo fucile) ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed C 1800 di multa.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art 597/4 cpp, poiché il Giudice del rinvio, dopo aver considerato come reato più grave quello di ricettazione, la cui pena aveva fissato in anni 2 di reclusione ed euro 1200 di multa, nel rideterminare la pena per il delitto di cui al capo 17( art 23 legge 110/75) ai sensi dell'art 81 cpv cp, aveva applicato la pena di un anno di reclusione ed C 600 di multa, pena maggiore di quella stabilita nella sentenza di primo grado, che era stata indicata in mesi sei di reclusione ed C 200 di multa per ciascuno dei tre reati satellite e,quindi, anche per il capo 17.

Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che il primo Giudice, nel ravvisare la continuazione tra il delitto di ricettazione di cui al capo 18, considerato reato più grave, e gli altri tre delitti satellite capi 16, 17, 19, aveva fissato la pena base per il reato di ricettazione in anni tre di reclusione ed C 3000 di multa aumentato di 2/3 per la contestata recidiva ad anni cinque di reclusione ed ancora incrementato di mesi sei di reclusione ed C 200 di multa per ciascuno dei tre reati satellite. Statuizioni confermate dalla Corte d'Assise di Appello.

La Prima Sezione di questa Corte regolatrice, sul ricorso dell'imputato, aveva annullato la sentenza e nel rinviare per un nuovo giudizio, aveva proceduto a dichiarare l'estinzione della contravvenzione ex art 697 cp, eliminando la relativa quota di pena di mesi sei ed C 200 di multa. La Corte del rinvio si è uniformata alla pronunzia rescindente giudicando il delitto di cui al capo 16 ( detenzione illegale di fucile ) assorbito in quello di cui al capo 17 ( detenzione illegale di fucile con matricola abrasa, quindi clandestina) ( SU 41588 del 2017, Rv 270902).

Tuttavia nel ridefinire gli incrementi di pena relativi ai reati satellite di quello più grave, individuato sempre nel delitto di ricettazione,ha applicato per il capo 17 un aumento di pena pari ad un anno di reclusione ed C 600 di multa per il delitto di detenzione di fucile con matricola abrasa, così oltrepassando il limite già definito nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione per il medesimo reato(sei mesi di reclusione e 200 euro di multa) ed infliggendo la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed C 1800 di multa.

Il suddetto procedimento di definizione della pena per il reato continuato non è corretto. T Questa Corte ha, infatti, più volte affermato il principio secondo il quale nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. 3, Sentenza n. 17731 del 15/02/2018 Ud. (dep. 19/04/2018 ) Rv. 272779 - 01.

In senso conforme : (Sez. 5, Sentenza n. 31998 del 06/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273570. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che, previa eliminazione della pena di mesi sei di reclusione ed C 400 di multa, va rideterminata ex art 620 lett I) cpp, in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore Il sidente Dr Eduardo de G