Ordinanza — n. 32520/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS VINCENZO nato a ROMA il 27/08/1954 MITROVIC SUZANA nato il 30/01/1984 avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di furto in abitazione in concorso. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori fiduciari, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (Mitrovic) e la mancata concessione delle circostanze ex art 62 bis cp ( De Angelis).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 32520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, infatti, ha correttamente tenuto conto ai sensi del'art 133 cp della gravità in concreto del fatto-reato. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS VINCENZO nato a ROMA il 27/08/1954 MITROVIC SUZANA nato il 30/01/1984 avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di furto in abitazione in concorso. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori fiduciari, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (Mitrovic) e la mancata concessione delle circostanze ex art 62 bis cp ( De Angelis).
Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
La Corte, infatti, ha correttamente tenuto conto ai sensi del'art 133 cp della gravità in concreto del fatto-reato. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Il motivo di ricorso di De Angelis è pure manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici romani fatto riferimento alla recidiva contestata e ritenuta, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). I ricorsi vanno dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore i L) IN Il Presidente CAU,(_,,:.:LLERIA . Dr Eduardo de G