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Ordinanza — n. 32518/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32518/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA TONINO nato a PALERMO il 25/01/1983 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITITO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 110, 624, 625 cp nn 4 e 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, che ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione e l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità,rappresentando che l'appello proposto non era generico ma specifico.

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Ordinanza — n. 32518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale, alla seconda pagina del testo ha dato ampiamente conto della mancanza di correlazione tra i motivi di appello e la motivazione del primo Giudice, ricavandone correttamente un coerente giudizio circa l'inidoneità dell'atto di appello a confutare e sovvertire sul piano strutturale e logico le valutazioni del Tribunale. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore cassa ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena rapina qualificata tentate lesioni personali gravi gravi addebiti penali esame di cassazione furto aggravato in banda
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA TONINO nato a PALERMO il 25/01/1983 avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITITO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 110, 624, 625 cp nn 4 e 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, che ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione e l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità,rappresentando che l'appello proposto non era generico ma specifico.

Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Tuttavia,i1 sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Va, peraltro, evidenziato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778); sicché, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 27471902).

Tanto premesso, va in primis, rilevato che i motivi di ricorso sono del tutto generici, limitandosi la difesa a formulare e ripetere la proposizione che - a suo parere - l'impugnazione di merito fosse ammissibile in quanto specifica. Dalla sentenza impugnata, invece, emerge che l'atto di appello proposto era effettivamente generico, in quanto la difesa si era limitata a censurare genericamente la presenza dell'aggravante ex art 625 nr 7 cp, fondata, come lo stesso appellante ha fatto mostra di sapere, sulla circostanza che le cose oggetto di furto fossero situate all'interno della struttura pubblica e non sulla esposizione alla pubblica fede; altrettanto è a dirsi quanto alla richiesta di qualificazione del fatto come furto tentato e quanto alla richiesta di rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato.

La Corte territoriale, alla seconda pagina del testo ha dato ampiamente conto della mancanza di correlazione tra i motivi di appello e la motivazione del primo Giudice, ricavandone correttamente un coerente giudizio circa l'inidoneità dell'atto di appello a confutare e sovvertire sul piano strutturale e logico le valutazioni del Tribunale. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore cassa ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso, 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Greg io D aria Vessichelli F-77- i D