Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specific grounds and failure to prove minor damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants for attempted theft inadmissible. The defense argued for legal violations regarding specific theft provisions and the lack of a minor damage mitigation circumstance. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to address the specific judicial reasoning concerning the enclosed property and the significant repair costs of the stolen vehicle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals must be specific and address the contested decision's reasoning; minor damage mitigation requires proving negligible economic loss to the victim.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMBROGIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/02/1997 AMBROGIO IVAN nato a PALERMO il 06/09/1998 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di tentativo furto in abitazione ex art 56, 624 bis cp. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando la violazione di legge penale in relazione agli artt 624 bis e 624 cp e per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno dato atto di come il tentato furto fosse avvenuto ai danni di un motorino parcheggiato all'interno del cortile privato ... interamente recintato accessibile solo ai condomini. La motivazione è, dunque, congrua e corretta, poiché già il testo della norma incriminante al comma 1 si riferisce alle pertinenze del luogo di privata dimora, richiamando sul punto il parametro di cui all'ad 817 cc; nello stesso senso più volte questa Corte regolatrice ha affermato che il furto compiuto nelle pertinenze dell'abitazione rientra nella fattispecie ex art 624 bis cp.
Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 35764 del 27/03/2018 Ud. (dep. 26/07/2018) Rv. 273597. Quanto al secondo motivo deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta,poiché la Corte territoriale ha evidenziato come il costo per ripristinare l'integrità e la funzionalità del veicolo sarebbe stato tutt'altro che trascurabile.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduard