Ordinanza — n. 32515/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO ANGELO nato a TARANTO il 18/11/1980 avverso la la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sez distaccata di Taranto, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere il fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'assenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO ANGELO nato a TARANTO il 18/11/1980 avverso la la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sez distaccata di Taranto, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere il fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'assenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Presidente Dr Eduardo de Gre rio n Dr\s.Mar,a Vessich