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Ordinanza — n. 32514/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is not subject to review for illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32514/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the appellate court's reduced sentence was illogical. The defendant argued the sentencing lacked proper reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances, while the court maintained that sentencing falls within the trial judge's discretionary power. Consequently, the court ruled that a new evaluation of sentence congruity is impermissible unless the penalty is exceptionally high compared to the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the determination of criminal penalties lies within the discretionary power of the trial judge and is not subject to cassation review for alleged illogical reasoning or lack of congruity, provided the sentence is not exceptionally high relative to the statutory scale.

Parole chiave

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sentencing discretion criminal penalty illogical reasoning congruity of sentence appellate review statutory scale cassation inadmissibility riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESARE MASSIMO nato a TARANTO il 31/03/1970 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di arma, riducendo la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha correttamente tenuto conto ai sensi del'art 133 cp dei precedenti penali del ricorretne pur dando atto della loro modestia . Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore residente Dr Eduardo de Gregorio D Vessi