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Ordinanza — n. 32512/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; discretionary sentencing comparison review excluded unless arbitrary or illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32512/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim regarding the comparison between mitigating and aggravating circumstances. The defendant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found the territorial court's reference to specific recidivism was sound and discretionary. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Discretionary judgments on comparing mitigating and aggravating circumstances escape cassation review unless arbitrary or illogical, provided sufficient motivation exists to justify the equivalence chosen for concrete sentencing adequacy.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating aggravating circumstances specific recidivism cassation jurisdiction limits aggravamento della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICALI SALVATORE nato a CATANIA il 05/05/1973 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti ha fatto corretto e logico riferimento alla qualità di recidivo specifico reiterato ed infraquinquennale dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio hDEPOSITATA IN CANCELLERIA