Italian court dismisses appeal for theft attempt due to procedural failure and confirms theft consummation with GPS car.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly raise specific legal grounds regarding the attempt versus consummation of theft in the prior appellate judgment. The court reaffirmed that theft is consummated even when the stolen vehicle has a GPS system, as the device aids recovery rather than preventing the illegal possession. Additionally, the request for generic mitigating circumstances was rejected as the lower court's reasoning was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 625 nr. 7 cod. pen.: Appeals must specifically cite grounds for the second instance; theft is consummated with GPS-equipped vehicles, and denial of generic mitigation requires only reference to decisive factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZINI FABRIZIO nato a PALERMO il 16/01/1978 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'esposizione alla pubblica fede. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art.56,625 nr 7 cp, poiché l'autovettura oggetto di furto era dotata di sistema di rilevamento gps ed era stata immediatamente intercettata dalla PG, eccependo che il fatto si sarebbe fermato all'ipotesi del tentativo e non sarebbe configurabile l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per cui la sentenza ometterebbe di motivare sulla richiesta. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze di cui al primo motivo non risultano essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
In ogni caso vanno ribaditi i principi per i quali il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero. (Sez. 5, Sentenza n. 42774 del 21/09/2016 Ud. (dep. 10/10/2016 ) Rv. 268471 - 01 Inoltre, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. (Sez. 5, Sentenza n. 10584 del 30/01/2014 Ud. (dep. 05/03/2014) Rv. 260204 - 01.
Il secondo motivo è pure manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici del merito fatto riferimento alla caratura delinquenziale del giudicabile, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drysi Maria Vessichelli / e-9 ( / iDEPOSITAT