Ordinanza — n. 32508/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATALETO MICHELE nato a BARLETTA il 21/08/1962 avverso la sentenza del 12/10/2018 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Trani in funzione di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace con la quale dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui agli artt 581 cp. 612 c.p. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che , col primo motivo ha dedotto la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle prove testimoniali, e col secondo motivo la violazione di legge per non avere il Giudice applicato l'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p, art. 606 c.p; Ordinanza — n. 32508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 12.10.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATALETO MICHELE nato a BARLETTA il 21/08/1962 avverso la sentenza del 12/10/2018 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Trani in funzione di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace con la quale dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui agli artt 581 cp. 612 c.p. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che , col primo motivo ha dedotto la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle prove testimoniali, e col secondo motivo la violazione di legge per non avere il Giudice applicato l'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 12.10.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudlice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente la violazione dell'art 606/1 lett b),c) cpp ma pone solo doglianze, del tutto generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale, della quale ripropone una valutazione minimalizzante ed alternativa in proprio favore degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.
La doglianza di mancata applicazione dell'art 131 bis è errata per l'inapplicabilità della norma ai processi innanzi al giudice di pace. A tal proposito si deve dar conto del principio affermato dalle SU di questa Corte, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.Sez.
U, Sentenza n.53683de122/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 )Rv. 271587. Il Tribunale - dopo aver richiamato il suddetto principio giurisprudenziale - ha dato atto che nel caso concreto le modalità della minaccia erano state gravi ed accompagnate da violenza fisica come da imputazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa dellt ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Deciso, 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gre