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Ordinanza — n. 32507/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding minor theft mitigation due to insufficient evidence of negligible economic damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32507/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft involving violence against property. The appellant argued for reduced sentencing based on the minor nature of the damage and the weight of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the specific requirement of negligible economic prejudice under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code was not met by the facts.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The mitigation for minor damage requires proof of negligible economic prejudice, which is absent when the value of stolen goods or resulting harm is significant.

Parole chiave

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attempted theft minor damage economic prejudice mitigating circumstances aggravating factors inadmissible appeal penal code tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017
Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud.
Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIT VASILE GABRIEL nato il 22/08/1966 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentativo furto aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando la violazione di legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della predetta attenuante sulla contestata aggravante.

Il ricorso è inammissibile. Deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta e riguardo alla quale il ricorrente neppure ha formulato doglianze specifiche.

Quanto al giudizio di comparazione tra circostanze va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drs aria essichelli DEPOS1TA1 I IN CAN