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Ordinanza — n. 32493/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of absolute lack of reasoning in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32493/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Simonelli inadmissible, rejecting his claim of absolute lack of reasoning regarding the sentencing. Simonelli argued that the appellate court violated criminal procedure codes by failing to adequately justify the penalty for the remaining arson charge. The court ruled that sentencing discretion is unreviewable in the final instance unless it involves pure arbitrariness or illogical reasoning, which were not present here.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: The determination of the penalty within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge and is unreviewable in the court of final instance unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review lack of reasoning defense final instance unreviewability arbitrariness standard altri capi d'accusa responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI ANDREA nato a BOLLATE il 14/12/1977 avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Andrea Simonelli impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 17 novembre 2015 del Tribunale di Palmi, ha rideterminato la pena inflittagli in relazione al solo residuo reato di incendio sub capo B). A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Arbitrio ed irragionevolezza che non sono certamente ravvisabili nel discorso giustificativo svolto dal Giudice a quo a fondamento della pena inflitta in sentenza.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presid nte Alessandra Bassi Ann iscuolo IN CANCEL L.. i A